Art. 1
Modifiche
In vigore dal 15 lug 2025
Modifiche
Il regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) è modificato come segue:
1)
l’articolo 4 è soppresso;
2)
è inserito il seguente articolo 24 bis:
«Articolo 24 bis
Articolo 495 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013: Disposizioni transitorie per le valutazioni del merito di credito di ECAI degli enti
In deroga all’articolo 138, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono continuare a utilizzare una valutazione del merito di credito di un’ECAI in relazione a un ente che integri ipotesi di sostegno pubblico implicito fino al 1o gennaio 2027.»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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