Art. 1

Convalide tecniche automatizzate

In vigore dal 10 lug 2025
Convalide tecniche automatizzate 1.   Qualora uno degli atti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2859 richieda uno specifico formato leggibile meccanicamente, gli organismi di raccolta verificano che le informazioni loro trasmesse a norma di tale atto siano conformi al formato leggibile meccanicamente ivi specificato. 2.   Qualora nessuno degli atti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2859 richieda uno specifico formato leggibile meccanicamente, gli organismi di raccolta verificano che le informazioni loro trasmesse: a) siano trasmesse in uno dei formati di cui all’, paragrafo 1, o in un altro formato per dati estraibili richiesto da un atto giuridico vincolante dell’Unione; b) contengano testo che può essere meccanicamente estratto. 3.   Gli organismi di raccolta verificano che: a) i dati trasmessi siano completi e conformi alle specifiche relative ai metadati di cui all’allegato del presente regolamento; b) i metadati siano coerenti con eventuali altri metadati forniti dallo stesso soggetto; c) i metadati che indicano l’identificativo della persona giuridica del soggetto che trasmette le informazioni, se forniti dallo stesso, siano conformi alle specifiche di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338 al momento della trasmissione delle informazioni all’ESAP; e d) i metadati che indicano l’identificativo della persona giuridica del soggetto a cui si riferiscono le informazioni, se forniti dal soggetto che trasmette le informazioni, siano conformi alle specifiche di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338 alla data o al periodo a cui si riferiscono le informazioni. 4.   Qualora sia richiesto un sigillo elettronico qualificato a norma dell’, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/2859, gli organismi di raccolta: a) eseguono le convalide di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014; e b) verificano che il sigillo elettronico qualificato che accompagna le informazioni loro trasmesse sia conforme all’ del presente regolamento. 5.   Gli organismi di raccolta rifiutano le informazioni che non sono conformi a uno dei requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4. 6.   Gli organismi di raccolta si adoperano al massimo per fornire informazioni dettagliate sui risultati delle convalide automatizzate di cui ai paragrafi da 1 a 4 entro 60 minuti dal ricevimento delle informazioni ai soggetti che le hanno trasmesse. 7.   In circostanze eccezionali debitamente giustificate, tra cui incidenti ed errori gravi, attacchi dolosi ed eventi naturali, gli organismi di raccolta possono fornire i risultati delle convalide automatizzate oltre il termine di cui al paragrafo 6. In tal caso gli organismi di raccolta si adoperano al massimo per fornire i risultati delle convalide automatizzate ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni entro 60 minuti dalla risoluzione della circostanza eccezionale pertinente.
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