Art. 1

In vigore dal 10 lug 2025
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di acido fosforoso, in forma solida o liquida (acquosa), noto anche come acido fosfonico, solitamente classificato con i numeri CAS (Chemical Abstracts Service) 13598-36-2 e 10294-56-1 e cui solitamente corrispondono i numeri CUS (Customs Union and Statistics) 0021895-1 e 0043878-8, attualmente classificato con il codice NC 2811 19 80 (codice TARIC 2811 19 80 60) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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