Art. 3

Monitoraggio e riesame

In vigore dal 8 lug 2025
Monitoraggio e riesame Entro il 1o luglio 2028 la Commissione valuta l’impatto dell’introduzione di soluzioni alternative, in particolare per considerare l’energia elettrica a basse emissioni di carbonio da centrali nucleari, sulla base di opportuni criteri, e di approcci che considerano l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell’energia elettrica sulla base di medie. La valutazione tiene conto dell’impatto che queste soluzioni hanno sul sistema energetico e sulla riduzione delle emissioni, come pure della necessità di mantenere condizioni di parità con l’approvvigionamento di energia elettrica pienamente rinnovabile. Nel valutare le modifiche dei criteri, la Commissione prenderà in considerazione la necessità di salvaguardare i progetti esistenti.
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Monitoraggio e riesame (Art. 3 Regolamento (UE) 2025/2359) — Testo vigente | Portale Normativo