Art. 1

In vigore dal 8 lug 2025
Nel regolamento delegato (UE) 2025/1184 è inserito l’articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione conclude il riesame dei paesi terzi che non sono individuati come paesi esortati ad agire o come paesi soggetti a un controllo rafforzato da parte del GAFI, ma la cui adesione a tale ente di normazione internazionale è sospesa, al fine di valutare se modificare di conseguenza l’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2025/1393 — Testo vigente | Portale Normativo