Art. 1
In vigore dal 8 lug 2025
Nel regolamento delegato (UE) 2025/1184 è inserito l’articolo 1 bis:
«Articolo 1 bis
Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione conclude il riesame dei paesi terzi che non sono individuati come paesi esortati ad agire o come paesi soggetti a un controllo rafforzato da parte del GAFI, ma la cui adesione a tale ente di normazione internazionale è sospesa, al fine di valutare se modificare di conseguenza l’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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