Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2025/202
In vigore dal 8 lug 2025
Modifiche del regolamento (UE) 2025/202
Il regolamento (UE) 2025/202 è così modificato:
1)
l’articolo 13 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. In ulteriore deroga al paragrafo 3, lettera d), lo Stato membro interessato può autorizzare la pesca dell’anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm durante la migrazione dalle acque dell’Unione alle zone di riproduzione nel Mare dei Sargassi (“migrazione a valle”) per un totale di 50 giorni consecutivi o non consecutivi. Ciò si applica a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente, durante il periodo di migrazione principale, alle condizioni cumulative seguenti:
a)
tale attività di pesca è consentita solo se l’unico accesso alle acque marine passa necessariamente attraverso acque salmastre non dell’Unione;
b)
le catture effettuate nelle sottodivisioni CIEM 22-32 sono conformi alla taglia minima di riferimento per la conservazione di 35 cm conformemente all’allegato VIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
c)
le anguille sessualmente mature che vengono catturate non devono essere danneggiate, devono essere trasportate senza indebito ritardo e immediatamente rilasciate nelle vicinanze di acque marine dell’Unione in un luogo designato dallo Stato membro interessato, il che consentirebbe loro di continuare la migrazione a valle;
d)
le anguille catturate accidentalmente come catture accessorie e non sessualmente mature non devono essere danneggiate e devono essere immediatamente rilasciate in acqua; e
e)
l’attività di pesca è effettuata con la partecipazione di un organismo scientifico nazionale.
(*1) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).»;"
b)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Gli Stati membri interessati, individualmente o congiuntamente, informano la Commissione:
a)
entro il 1o maggio 2025, in merito al periodo o ai periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 6, aggiungendo informazioni che giustifichino la scelta di tale periodo o tali periodi;
b)
entro due settimane dalla loro adozione, in merito alle misure nazionali relative al periodo o ai periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 6;
c)
entro otto settimane prima dell’inizio del periodo o dei periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 6, delle attività di pesca effettuate conformemente al paragrafo 4 bis, tra cui: i) il luogo o i luoghi e la data o le date delle attività di pesca; ii) il numero e il tipo di operatori previsti e l’organismo scientifico nazionale coinvolto; e iii) il luogo o i luoghi di rilascio designati;
d)
entro un massimo di otto settimane dalla fine delle attività di pesca effettuate conformemente al paragrafo 4 bis: i) il numero e il tipo di operatori; ii) il numero di anguille sessualmente mature catturate nel corso di tali attività di pesca; iii) il numero di anguille non sessualmente mature catturate nel corso di tali attività di pesca; e iv) il numero di anguille sessualmente mature marcate.»
;
2)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 18 bis
Misure tecniche per il gamberetto boreale nello Skagerrak
1. Se la percentuale del novellame di gamberetto boreale (Pandalus borealis) di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2201 della Commissione (*2) supera il 30 % delle catture totali di tale specie, le autorità di controllo possono raccomandare una chiusura in tempo reale sulla base di un campione, ai sensi del medesimo articolo.
2. I pescherecci da traino che praticano la pesca del gamberetto boreale con la griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2201 sono soggetti alla zona di divieto di cui al medesimo articolo.
3. La zona di divieto di cui all’articolo 7, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2201 non supera le 100 miglia nautiche quadrate.
4. La chiusura della zona di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2201 dura 21 giorni, al termine dei quali essa cessa automaticamente di applicarsi, alle ore 24:00 UTC.
5. Le reti a strascico con maglie di almeno 32 mm destinate alla pesca del gambero settentrionale, dotate di una griglia di selezione Nordmøre con una spaziatura massima tra le barre di 19 mm e prive di dispositivo di ritenzione del pesce, di cui all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/2201, sono soggette alla zona di divieto di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento.
(*2) Regolamento delegato (UE) 2019/2201 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2201/oj).»
"
3)
all’articolo 63 è inserita la lettera seguente:
«d bis)
l’articolo 18 bis si applica dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un regolamento delegato della Commissione che modifichi il regolamento delegato (UE) 2019/2201.»
;
4)
l’allegato IA, parti A, B e F, e gli allegati IB, IC, ID e IM sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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