Art. 9
Modalità e contenuto dettagliati delle relazioni annuali sulla qualità
In vigore dal 4 lug 2025
Modalità e contenuto dettagliati delle relazioni annuali sulla qualità
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» istituito a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180 della Commissione (6).
2. La relazione annuale sulla qualità è trasmessa alla Commissione (Eurostat) conformemente alle norme tecniche definite dalla Commissione (Eurostat) entro il 5 gennaio 2027.
3. La relazione annuale sulla qualità è presentata attraverso il punto unico di accesso.
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