Art. 3

Indagini sul territorio dell’Unione

In vigore dal 2 lug 2025
Indagini sul territorio dell’Unione 1.   Le autorità competenti effettuano indagini annuali basate sul rischio per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante specificate, in periodi dell’anno opportuni per individuare l’organismo nocivo specificato. Tali indagini sono effettuate mediante ispezione delle piante specificate e, nel caso in cui si sospetti la presenza dell’organismo nocivo specificato, mediante campionamento e prove per rilevare tale presenza utilizzando metodi appropriati con identificazione molecolare. 2.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate a norma del paragrafo 1 durante l’anno civile precedente.
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