Art. 5
Obblighi di accesso degli utenti
In vigore dal 2 lug 2025
Obblighi di accesso degli utenti
1. Gli utenti che rappresentano gli operatori o le autorità competenti che agiscono ricoprendo i ruoli di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) e da e) a g) accedono al sistema centrale solo nel modo indicato nella dichiarazione di cui all’, paragrafo 1 effettuata dall’autorità competente.
2. Gli utenti che rappresentano gli operatori che agiscono solo nel ruolo di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera d) accedono al sistema centrale tramite una GUI o usando una piattaforma eFTI interconnessa col sistema centrale tramite un’API.
3. Gli utenti che rappresentano le autorità coinvolte nelle ispezioni che agiscono ricoprendo il ruolo di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera h) possono accedere al sistema centrale in uno dei modi seguenti:
a)
tramite una GUI;
b)
attraverso un sistema di ispezione o un punto di accesso per le autorità, quale definito all’, punto 11), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 (12), interconnessi con il sistema centrale tramite un’API, se sono soddisfatti i requisiti di cui all’, paragrafo 5, primo comma;
c)
attraverso un sistema di ispezione interconnesso a un gate eFTI, quale definito all’, punto 12), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 della Commissione, interconnesso al sistema centrale tramite un’API, se sono soddisfatti i requisiti di cui all’, paragrafo 5, primo comma.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, gli utenti che rappresentano gli operatori possono accedere al sistema centrale tramite un’API utilizzando un software che consente tale connessione alle seguenti condizioni:
a)
il software è conforme alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento;
b)
il software è menzionato da un’autorità competente nella dichiarazione trasmessa a norma dell’, paragrafo 1, per lo scambio di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti o a determinate spedizioni di rifiuti.
5. Se l’autorità competente dichiara di accedere al sistema centrale tramite un’API, gli utenti che rappresentano tale autorità possono comunque accedere al sistema centrale tramite una GUI per le attività seguenti:
a)
configurazione dell’API;
b)
verifica della corretta interazione tra il sistema locale e il sistema centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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