Art. 1
Disposizioni modificative
In vigore dal 1 lug 2025
Disposizioni modificative
Il regolamento delegato (UE) 2023/2534 è così modificato:
(1)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I fornitori provvedono affinché:
a)
dal 1o marzo 2025 al 31 dicembre 2026:
i)
ogni asciugabiancheria per uso domestico sia corredata di un’etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, all’allegato III e, per l’asciugabiancheria multicestello per uso domestico, all’allegato X;
ii)
i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;
b)
dal 1o luglio 2025 al 31 dicembre 2026:
i)
il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti;
ii)
per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, all’allegato III;
iii)
per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori una scheda informativa elettronica del prodotto conforme all’allegato V;
iv)
su richiesta specifica del distributore, la scheda informativa del prodotto conforme all’allegato V sia messa a disposizione in forma cartacea;
c)
dal 1o gennaio 2027:
i)
ogni asciugabiancheria per uso domestico sia corredata di un’etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, all’allegato III bis e, per l’asciugabiancheria multicestello per uso domestico, all’allegato X;
ii)
i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto di cui all’allegato V bis siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;
iii)
il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI bis, tranne le informazioni di cui al punto 1, lettere h) e i), del medesimo allegato, sia inserito nella banca dati dei prodotti;
iv)
per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, all’allegato III bis;
v)
per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori una scheda informativa elettronica del prodotto conforme all’allegato V bis;
vi)
su richiesta specifica del distributore, la scheda informativa del prodotto conforme all’allegato V bis sia messa a disposizione in forma cartacea;
d)
dal 1o luglio 2025:
i)
i messaggi pubblicitari visivi di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico indichino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta conformemente agli allegati VII e VIII;
ii)
il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, indichi la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta conformemente all’allegato VII.»
;
b)
è inserito il paragrafo 1 bis seguente:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), durante il periodo compreso tra il 24 novembre 2025 e il 31 dicembre 2026, i fornitori possono adempiere gli obblighi stabiliti al paragrafo 1, lettere a) e b), secondo le modalità stabilite al paragrafo 1, lettera c).»
;
(2)
all’articolo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
nei punti vendita, fiere incluse, ogni asciugabiancheria per uso domestico riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), o lettera c), punto i), esposta in modo chiaramente visibile negli apparecchi da incasso e, in tutte le altre asciugabiancheria per uso domestico, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore in modo che sia chiaramente visibile;»;
(3)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti, corredati, se del caso, di un progetto di proposta, entro il 1o gennaio 2030.
In particolare il riesame valuta gli elementi seguenti:
a)
il potenziale di miglioramento per quanto riguarda il consumo di energia e le prestazioni funzionali e ambientali delle asciugabiancheria per uso domestico;
b)
l’efficacia delle misure in vigore nell’ottica di indurre gli utenti finali ad acquistare apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse e a utilizzare programmi più efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse;
c)
la possibilità di contribuire agli obiettivi dell’economia circolare;
d)
l’opportunità di includere la pompa di calore nell’elenco delle parti prioritarie ai fini del calcolo dell’indice di riparabilità.»;
b)
il paragrafo 2 è soppresso;
(4)
all’articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2025. Tuttavia l’articolo 9 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024 e l’articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis, si applica a decorrere dalla data ivi stabilita.»;
(5)
gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento;
(6)
il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è inserito come allegato III bis;
(7)
gli allegati IV e V sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento;
(8)
il testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato V bis;
(9)
l’allegato VI è modificato in conformità dell’allegato V del presente regolamento;
(10)
il testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento è inserito come allegato VI bis;
(11)
gli allegati VII, VIII, IX e X sono modificati conformemente all’allegato VII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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