Art. 6

Relazioni

In vigore dal 30 giu 2025
Relazioni 1.   La relazione da stilare a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1275 contiene i fattori di energia primaria o i fattori di ponderazione applicati, i risultati dei calcoli a livello macroeconomico e finanziario, l’analisi di sensibilità di cui all’, paragrafo 5, del presente regolamento e l’evoluzione ipotizzata dei prezzi dell’energia e del carbonio, come stabilito all’allegato III del presente regolamento. 2.   Se gli Stati membri devono adeguare i requisiti minimi di prestazione energetica a norma dell’, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1275, la relazione contiene un piano che delinea gli interventi opportuni per effettuare gli adeguamenti. A tal fine il livello dei requisiti minimi di prestazione energetica in vigore che è significativamente meno efficiente è calcolato come differenza tra la media di tutti i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore e la media di tutti i livelli ottimali in funzione dei costi risultanti dal calcolo preso come riferimento nazionale, per tutti gli edifici di riferimento e i tipi di edifici utilizzati. 3.   Gli Stati membri si servono del modello di relazione di cui all’allegato III.
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