Art. 6
Informazioni desunte da rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria
In vigore dal 30 giu 2025
Informazioni desunte da rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria
1. Per ogni anno civile di cui all’, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE il numero di ispezioni degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria svolte, sulla base dei rapporti di ispezione pertinenti.
2. Gli Stati membri forniscono una panoramica generale dei regimi nazionali di ispezione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria nel formato di cui all’allegato I. La panoramica è fornita contestualmente al primo trasferimento di informazioni all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE e successivamente ogniqualvolta sia necessario aggiornarla a seguito di modifiche dei regimi nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:1328:oj#art-6