Art. 6

Informazioni desunte da rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria

In vigore dal 30 giu 2025
Informazioni desunte da rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria 1.   Per ogni anno civile di cui all’, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE il numero di ispezioni degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria svolte, sulla base dei rapporti di ispezione pertinenti. 2.   Gli Stati membri forniscono una panoramica generale dei regimi nazionali di ispezione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria nel formato di cui all’allegato I. La panoramica è fornita contestualmente al primo trasferimento di informazioni all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE e successivamente ogniqualvolta sia necessario aggiornarla a seguito di modifiche dei regimi nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:1328:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo