Art. 1
In vigore dal 27 giu 2025
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di colina, in ogni forma e di ogni purezza, con o senza supporto, con un tenore minimo, in peso, di cloruro di colina del 30 %, escluso il tetraidrato di cloruro calcico di fosforil colina con numero CAS 72556-74-2, attualmente classificato con i codici NC ex 2923 10 00 , ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 ed ex 3824 99 96 (codici addizionali TARIC di cui al paragrafo 2 e all’allegato del presente regolamento) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio (%)
Codice addizionale TARIC
Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd., Liaocheng City, Shandong Province, RPC
120,8
89RB
Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd., Liaocheng City, Shandong Province, RPC
95,4
89RC
Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd. Zouping City, Shandong Province, RPC
95,4
89RD
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I
99,8
Cfr. allegato
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
120,8
89YY
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di cloruro di colina venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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