Art. 14

Valutazione

In vigore dal 23 giu 2025
Valutazione 1.   Le valutazioni del programma Euratom 2026-2027 sono effettuate tempestivamente per contribuire al processo decisionale relativo al programma Euratom 2026-2027, al suo successore e ad altre iniziative pertinenti ai fini della ricerca e dell’innovazione. 2.   Al termine dell’attuazione del programma Euratom 2026-2027 e, comunque, non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’, la Commissione effettua una valutazione finale di tale programma e del programma Euratom 2026-2027 2021-2025 con l’assistenza di esperti indipendenti selezionati mediante un processo trasparente. Questa comprende una valutazione dell’impatto a lungo termine dei precedenti programmi Euratom di ricerca e formazione e dell’efficacia, dell’efficienza, della pertinenza, della coerenza e del valore aggiunto per la Comunità del programma Euratom 2026-2027. 3.   La Commissione pubblica e comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
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Valutazione (Art. 14 Regolamento (UE) 2025/1304) — Testo vigente | Portale Normativo