Art. 1
In vigore dal 23 giu 2025
Il regolamento (UE) 2021/2283 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La sospensione di cui al paragrafo 2 non si applica ai prodotti originari della Bielorussia e della Russia, inclusi i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.2600, 09.2742, 09.2698 e 09.2835. Di conseguenza, le importazioni di tali prodotti originari della Russia e della Bielorussia sono soggette ai dazi della tariffa doganale comune a decorrere dal 1o luglio 2025.»
;
2)
l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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