Art. 4

In vigore dal 19 giu 2025
1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’ sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata all’indirizzo seguente: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione G, Ufficio: CHAR 04/39 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË 2.   Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’ per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/558.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2025/1202 — Testo vigente | Portale Normativo