Art. 2

In vigore dal 19 giu 2025
1.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dell’Unione nonché gli aggiudicatari rispettano le prescrizioni di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1031 per quanto riguarda le procedure di appalto pubblico che rientrano nell’ambito di applicazione della misura IPI di cui all’, paragrafo 1. 2.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dell’Unione: a) determinano l’origine degli operatori economici e dei dispositivi medici che possono essere oggetto della misura IPI conformemente ai criteri di cui, rispettivamente, all’ del regolamento (UE) 2022/1031 e all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (41); b) calcolano i pertinenti valori stimati degli appalti conformemente all’articolo 5 della direttiva 2014/24/UE.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2025/1197 — Testo vigente | Portale Normativo