Art. 2
In vigore dal 19 giu 2025
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dell’Unione nonché gli aggiudicatari rispettano le prescrizioni di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1031 per quanto riguarda le procedure di appalto pubblico che rientrano nell’ambito di applicazione della misura IPI di cui all’, paragrafo 1.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dell’Unione:
a)
determinano l’origine degli operatori economici e dei dispositivi medici che possono essere oggetto della misura IPI conformemente ai criteri di cui, rispettivamente, all’ del regolamento (UE) 2022/1031 e all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (41);
b)
calcolano i pertinenti valori stimati degli appalti conformemente all’articolo 5 della direttiva 2014/24/UE.
Storico versioni
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