Art. 2

In vigore dal 17 giu 2025
1.   La Commissione monitora i prezzi applicabili nell’Unione delle merci elencate nell’allegato II per un periodo di quattro anni a decorrere dal 21 giugno 2025. 2.   Qualora i livelli dei prezzi delle merci elencate nell’allegato II superino in modo sostanziale i livelli dei prezzi del 2024 durante il periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la situazione e adotta tutte le misure appropriate per porre rimedio a tale incremento dei prezzi. Fra le suddette misure possono figurare, se del caso, una proposta di sospensione temporanea dei dazi per le merci importate da e originarie di paesi diversi dalla Federazione russa o dalla Repubblica di Bielorussia.
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