Art. 1

In vigore dal 13 giu 2025
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle, senza capocchia, di ferro o acciaio, escluso l’acciaio inossidabile, indipendentemente dalla resistenza alla trazione, ad esclusione di tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti e viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate, attualmente classificati con i codici NC 7318 15 42 e 7318 15 48 e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping provvisorio (%) Codice addizionale TARIC Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd. 62,3 89ML Brother Group: — Jiaxing High-enter Fasteners Co.,Ltd. — Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd. — Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd. 63,9 89MM Chinafar Group: — Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd. — Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd. 80,7 89MN Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 67,4 Cfr. l’allegato Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 80,7 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume nell’unità utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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