Art. 11
Protezione dei dati personali e responsabilità
In vigore dal 12 giu 2025
Protezione dei dati personali e responsabilità
1. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati raccolti, consultati e conservati ai fini del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, le autorità responsabili del rilascio delle carte d’identità e dei titoli di soggiorno sono considerate titolari del trattamento di cui all’, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e sono responsabili del trattamento dei dati personali.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di controllo possano esercitare pienamente i propri compiti di cui al regolamento (UE) 2016/679, compreso l’accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie, nonché ai locali e alle attrezzature di trattamento dei dati delle autorità competenti.
4. La cooperazione con i fornitori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell’Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.
5. Le informazioni predisposte per la lettura ottica sono inserite in una carta d’identità o in un titolo di soggiorno esclusivamente in conformità del presente regolamento e del diritto nazionale dello Stato membro di rilascio.
6. L’immagine del volto del titolare conservata sul supporto di memorizzazione delle carte d’identità e dei titoli di soggiorno è accessibile solo al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti, delle agenzie dell’Unione e degli enti privati e nel rispetto del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati ai fini della verifica:
a)
dell’autenticità della carta d’identità o del titolo di soggiorno;
b)
dell’identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili laddove la legge esiga la presentazione della carta d’identità o del titolo di soggiorno.
Per l’accesso all’immagine del volto da parte di enti privati è richiesto anche il consenso del titolare, a meno che l’accesso, indipendentemente dal consenso, sia strettamente necessario per le finalità di cui al primo comma e previste dal diritto dell’Unione o nazionale nel rispetto del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati.
L’immagine del volto consultata a norma del primo comma è conservata solo se il suo ulteriore trattamento è necessario per le finalità di cui al primo comma ed è previsto dal diritto dell’Unione o nazionale, nel rispetto del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati. L’immagine del volto non è conservata più a lungo di quanto necessario per tali scopi, altrimenti è cancellata subito dopo la conclusione della verifica di cui al primo comma e non è trasferita a paesi terzi o organizzazioni internazionali, a meno che ciò non sia consentito dal diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati.
7. Le due impronte digitali del titolare conservate sul supporto di memorizzazione delle carte d’identità e dei titoli di soggiorno sono accessibili solo:
a)
per le finalità di cui al paragrafo 6, primo comma;
b)
nel rispetto del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati;
c)
da personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti e delle agenzie dell’Unione; e
d)
laddove il diritto dell’Unione o nazionale esiga la presentazione del documento.
Le due impronte digitali consultate a norma del presente paragrafo non sono conservate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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