Art. 7
Fornitura di informazioni precontrattuali
In vigore dal 12 giu 2025
Fornitura di informazioni precontrattuali
1. Prima della conclusione dell’accordo sui dati di mercato, su richiesta del cliente dei dati di mercato, i fornitori di dati di mercato forniscono ai clienti tutte le informazioni sulle commissioni effettive e sulle disposizioni applicabili a tali clienti necessarie per confrontare le offerte di dati di mercato disponibili sul mercato e consentire ai clienti di prendere una decisione informata in merito alla conclusione o meno dell’accordo sui dati di mercato.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono coerenti con le commissioni indicate nella politica in materia di dati di mercato.
Storico versioni
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