Art. 17

Determinazione dell’importo dei ricavi da ridistribuire, dei contributori di dati ammissibili e dei periodi di valutazione pertinenti

In vigore dal 12 giu 2025
Determinazione dell’importo dei ricavi da ridistribuire, dei contributori di dati ammissibili e dei periodi di valutazione pertinenti [Articolo 27 nonies, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   Ai fini della ridistribuzione di parte dei ricavi generati dal sistema consolidato di pubblicazione ai contributori di dati che soddisfano uno o più dei criteri di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati determina: a) l’importo dei ricavi da ridistribuire, sulla base dei ricavi totali generati dal sistema consolidato di pubblicazione nella finestra di calcolo, come specificato dal CTP; e b) l’elenco dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei mercati di crescita per le PMI che hanno trasmesso i dati di input nel corso del periodo di valutazione, per l’intero periodo o per parte di esso (i «contributori di dati ammissibili»). 2.   Dopo aver determinato l’importo dei ricavi da ridistribuire e l’elenco dei contributori di dati ammissibili conformemente al paragrafo 1, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati effettua i calcoli di cui agli articoli da 18 a 21. Il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati effettua tali calcoli almeno su base annua e, in ogni caso, prima del ventesimo giorno del mese successivo alla finestra di calcolo, utilizzando le negoziazioni registrate da ciascun contributore di dati nel periodo di valutazione. Il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati applica retroattivamente le percentuali risultanti da tali calcoli nell’ambito della finestra di calcolo più recente. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la finestra di calcolo corrisponde a ciascun singolo periodo in cui parte dei ricavi del sistema consolidato di pubblicazione è ridistribuita. 4.   Ai fini del paragrafo 2, il periodo di valutazione corrisponde ai dodici mesi durante i quali è considerato il volume di negoziazione pertinente da moltiplicare per ogni singola ponderazione.
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Determinazione dell’importo dei ricavi da ridistribuire, dei contributori di dati ammissibili e dei periodi di valutazione pertinenti (Art. 17 Regolamento (UE) 2025/1155) — Testo vigente | Portale Normativo