Art. 13
Grado di precisione per i membri, i partecipanti o gli utenti di una sede di negoziazione
In vigore dal 12 giu 2025
Grado di precisione per i membri, i partecipanti o gli utenti di una sede di negoziazione
[Articolo 22 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. I membri, i partecipanti e gli utenti delle sedi di negoziazione garantiscono che i loro orologi utilizzati per registrare l’ora degli eventi oggetto di segnalazione rispettino il grado di precisione specificato nell’allegato IV, tabella 2.
2. I membri, i partecipanti o gli utenti delle sedi di negoziazione che svolgono molteplici tipi di attività di negoziazione garantiscono che i sistemi da loro utilizzati per registrare l’ora degli eventi oggetto di segnalazione rispettino il grado di precisione applicabile a ciascuna delle attività di negoziazione in questione conformemente ai requisiti di cui all’allegato IV, tabella 2.
Storico versioni
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