Art. 1
In vigore dal 10 giu 2025
1. Un aiuto dell’Unione di un importo totale di 7 400 000 EUR è messo a disposizione della Cechia e un aiuto dell’Unione di un importo totale di 2 900 000 EUR è messo a disposizione della Slovenia per fornire un sostegno eccezionale agli agricoltori alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. Cechia e Slovenia utilizzano l’importo di cui al paragrafo 1 per misure volte a compensare gli agricoltori più colpiti per le perdite economiche che incidono sulla redditività delle loro aziende nei settori e nelle produzioni che hanno subito danni per le condizioni climatiche avverse e le calamità naturali nelle regioni interessate.
3. Le misure di cui al paragrafo 2 sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche effettive subite dagli agricoltori colpiti. La natura delle misure è tale per cui i pagamenti risultanti non provocano distorsioni del mercato o della concorrenza.
4. Cechia e Slovenia garantiscono che, quando gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell’aiuto dell’Unione, il vantaggio economico di tale aiuto è integralmente trasferito su di loro.
5. Le spese sostenute da Cechia e Slovenia degli importi di cui al paragrafo 1 in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se tali pagamenti sono effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
6. Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio relativo all’importo di 7 400 000 EUR fissato all’, paragrafo 1, del presente regolamento è la data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
8. Cechia e Slovenia possono concedere un sostegno supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione del paragrafo 2, fino a un massimo del 200 % degli importi corrispondenti stabiliti al paragrafo 1, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazioni. Cechia e Slovenia versano il sostegno supplementare nazionale al massimo entro il 31 marzo 2026.
9. Al fine di evitare sovracompensazioni, nell’erogare il sostegno a norma del presente regolamento, Cechia e Slovenia tengono conto del sostegno concesso nell’ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche in questione.
Storico versioni
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