Art. 1

In vigore dal 10 giu 2025
1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, anche connettorizzati, classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codici TARIC 8544 70 00 10 e 8544 70 00 91) e originari dell’India. Sono esclusi i prodotti seguenti: — i cavi di lunghezza inferiore a 500 metri in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e — i cavi per uso sottomarino, con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici. 2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio compensativo definitivo Codice addizionale TARIC Birla Cable Ltd; Universal Cables Ltd; Vindhya Telelinks Ltd 5,4  % 89CF Sterlite Technologies Limited; Sterlite Tech Cables Solutions Limited 3,7  % 89CG HFCL Limited; HTL Limited 8,1  % 89CH Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 5,8  % Cfr. l’allegato Tutte le altre importazioni originarie dell’India 8,1  % C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in India. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio previsto per tutte le altre importazioni originarie dell’India. 4.   Ove sia presentata una dichiarazione d’immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, a prescindere dall’origine, il numero di chilometri di cavo dei prodotti importati deve essere indicato nel campo pertinente di tale dichiarazione, purché tale indicazione sia compatibile con l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. 5.   Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione del numero di chilometri di cavo importati con il codice NC ex 8544 70 00 (codici TARIC 8544 70 00 10 e 8544 70 00 91). 6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. 7.   Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping prevalente per tale produttore esportatore durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.
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