Art. 1

Misure di liberalizzazione degli scambi

In vigore dal 5 giu 2025
Misure di liberalizzazione degli scambi L'applicazione dell', degli articoli da 4 a 7, degli articoli da 9 a 17 e degli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (UE) 2015/478 è sospesa per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di prodotti originari dell'Ucraina.
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Misure di liberalizzazione degli scambi (Art. 1 Regolamento (UE) 2025/1153) — Testo vigente | Portale Normativo