Art. 1

In vigore dal 3 giu 2025
Nell’allegato I, sezione I.7, del regolamento (UE) 2018/782, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le informazioni di cui sopra devono essere valutate in conformità agli orientamenti pubblicati dall’Agenzia europea per i medicinali (“Agenzia”) al fine di stabilire se sia appropriata una classificazione “LMR non richiesto” secondo la classificazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 470/2009.»
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