Art. 1
In vigore dal 28 mag 2025
Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:
(1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e di protezione ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione)»;
(2)
all’, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Il presente regolamento, in conformità degli articoli 19, 58 e 62 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), stabilisce i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative per la certificazione di aeronavigabilità e di protezione ambientale o la dichiarazione di conformità dei prodotti, delle parti, delle pertinenze, delle unità di controllo e monitoraggio e dei componenti delle unità di controllo e monitoraggio, specificando:
(*1) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).»;"
(3)
l’articolo 9 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Un’impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte 21). Tale dimostrazione di idoneità non è richiesta per la fabbricazione di parti, pertinenze o componenti di unità di controllo e monitoraggio che possono essere installate in un prodotto omologato o in un’unità di controllo e monitoraggio, conformemente all’allegato I (parte 21), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (modulo 1 AESA).»
;
b)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’impresa la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che è responsabile della fabbricazione dei prodotti di cui all’, paragrafi 2 e 3, e delle relative parti può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light). Tale dimostrazione di idoneità non è richiesta per la fabbricazione di parti che possono essere installate in un prodotto omologato o in un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto, conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (modulo 1 AESA).»
;
c)
il paragrafo 8 è soppresso;
(4)
l’allegato I (parte 21) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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