Art. 2

Definizioni

In vigore dal 27 mag 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «prodotto per la difesa»: beni, servizi e lavori che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, stabilito all' della stessa; 2) «altri prodotti a scopi di difesa»: beni, servizi e lavori diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, stabilito all' della stessa, che risultano necessari o finalizzati a scopi di difesa; 3) «appalto comune»: la procedura di aggiudicazione degli appalti di prodotti per la difesa o di altri prodotti a scopi di difesa e i contratti risultanti, attuati da almeno uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE insieme a un altro Stato membro o a uno degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono anche membri dello Spazio economico europeo («Stati EFTA-SEE») o all'Ucraina. L'appalto comune può inoltre comprendere paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati e altri paesi terzi con i quali l'Unione ha stabilito un partenariato in materia di sicurezza e difesa (strumento non vincolante). L'appalto comune può includere contratti di appalto esistenti che soddisfano le stesse condizioni.
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