Art. 1

In vigore dal 27 mag 2025
Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato: 1) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell'allegato II. 2.   Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato II, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio. 3.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1, e 2.» ; 2) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 1.   L'allegato II è così costituito: a) nell'allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della decisione 2011/782/PESC, sono stati identificati dal Consiglio come persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone ed entità che hanno tratto vantaggio dal regime di al-Assad o che lo hanno sostenuto e le persone fisiche o giuridiche ad essi associate, e a cui non si applica l'articolo 21 del presente regolamento. 1 bis.   L'elenco di cui all'allegato II comprende inoltre persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2013/255/PESC del Consiglio (*1) sono stati identificati dal Consiglio come ricadenti in una delle seguenti categorie: a) imprenditori di spicco che operano in Siria e sono collegati all'ex regime di al-Assad; b) membri delle famiglie al-Assad e Makhlouf; c) ministri del governo siriano in carica fra maggio 2011 e dicembre 2024; d) membri dell'esercito siriano con il grado di “colonnello” e di grado equivalente o superiore in servizio fra maggio 2011 e dicembre 2024; e) membri dei servizi di sicurezza e di intelligence siriani in servizio fra maggio 2011 e dicembre 2024; f) membri delle milizie fedeli al regime al-Assad; o g) membri di entità, unità, agenzie, organismi o istituzioni che operano nel settore della proliferazione delle armi chimiche e persone fisiche o giuridiche ed entità ad esse associate. 1 ter.   Le persone, le entità e gli organismi che rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1 bis non sono inclusi o mantenuti nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'allegato II se sussistono informazioni sufficienti in merito al fatto che non siano, o non siano più, associati all'ex regime di al-Assad o non esercitano influenza sul medesimo o non presentano un rischio concreto di elusione. 2.   L'allegato II riporta i motivi dell'inserimento delle persone, delle entità e degli organismi interessati nell'elenco. 3.   L'allegato II riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. (*1)  Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/255/oj).»;" 3) è inserito l'articolo 15 bis: «Articolo 15 bis 1.   In deroga all'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti di uno Stato membro identificate nei siti web di cui all'allegato III possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle entità che figurano in elenco al n. 42 e al n. 43 nell'allegato II, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che l'erogazione di tali fondi o risorse economiche è necessaria ai fini della cooperazione fra tali entità e l'entità o l'ente pubblico di uno Stato membro nei settori della ricostruzione, dello sviluppo di capacità, della lotta al terrorismo e della migrazione. 2.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, l'autorizzazione si considera rilasciata. 3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 e 2 entro quattro settimane dal rilascio. 4.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.» ; 4) l'articolo 16 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato II e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;» ; b) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) destinati esclusivamente a pagamenti eseguiti, per conto della Repubblica araba siriana, da entità di proprietà dello Stato siriano, indicate nell'allegato II, a favore dell'OPCW per attività connesse alla missione di verifica dell'OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane, in particolare pagamenti a favore del fondo fiduciario speciale dell'OPCW per quanto riguarda le attività connesse alla completa distruzione delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana.» ; 5) all'articolo 18, il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 14 nell'elenco che figura nell'allegato II, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;» ; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato II;» ; 6) l'articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 In deroga all'articolo 14 e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché il pagamento non sia direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o entità di cui all'articolo 14.» ; 7) l'articolo 20 bis è così modificato: «Articolo 20 bis In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, il trasferimento da parte di un'entità finanziaria elencata nell'allegato II o mediante la stessa di fondi o risorse economiche, laddove il trasferimento riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell'allegato II in relazione alla fornitura di sostegno finanziario a cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell'Unione, purché l'autorità competente dello Stato membro pertinente abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata nell'allegato II.» ; 8) all'articolo 21 quater, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «a condizione che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da qualsiasi persona o entità elencata nell'allegato II e a condizione che il trasferimento non sia altrimenti vietato dal presente regolamento.» ; 9) all'articolo 27, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) persone, entità o organismi designati elencati nell'allegato II;» ; 10) l'articolo 27 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 27 bis È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le disposizioni di cui agli articoli 2 bis, 3 e 3 bis.» ; 11) l'articolo 32 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il Consiglio, qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 14, modifica di conseguenza l'allegato II.» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli elenchi dell'allegato II sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.» ; 12) gli articoli 1 bis, 6, 6 bis, 6 ter, 7, 7 bis, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 11 bis, 11 ter, 12, 13, 13 bis, 21, 21 bis, 21 ter, 23, 24, 25, 25 bis, 26 e 26 bis sono soppressi; 13) gli allegati IV, V bis, V ter, VI, VII, VIII, X e XI sono soppressi.
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