Art. 1
Deroghe temporanee al regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore ortofrutticolo
In vigore dal 26 mag 2025
Deroghe temporanee al regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore ortofrutticolo
1. In deroga all’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il limite di un terzo della spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi nell’ambito del programma operativo di cui alla medesima disposizione non si applica ai programmi operativi pagati o attuati nel 2025 in relazione alle zone identificate in Spagna come colpite dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024.
2. Il limite di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari al 70 % delle spese effettivamente sostenute negli anni 2024 e 2025 per i programmi operativi attuati da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori identificate dalla Spagna come colpite dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024.
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