Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

In vigore dal 23 mag 2025
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato: 1) è inserito l’articolo 10 bis seguente: «Articolo 10 bis Procedura per la concessione di un’autorizzazione specifica per l’uso di prodotti e sostanze nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione 1.   Qualora uno Stato membro ritenga opportuno concedere un’autorizzazione specifica per l’uso di un prodotto o di una sostanza in una regione ultraperiferica dell’Unione a causa delle condizioni specifiche di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, può chiedere alla Commissione di effettuare una valutazione. A tale scopo trasmette alla Commissione un fascicolo in cui si descrivono il prodotto o la sostanza interessati, si espongono le ragioni di tale autorizzazione specifica a norma delle condizioni specifiche di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 e si illustra il motivo per cui i prodotti o le sostanze autorizzati ai sensi di tale regolamento non sono idonei all’uso a causa delle specifiche condizioni della regione ultraperiferica interessata. Lo Stato membro si assicura che il fascicolo sia idoneo a essere reso disponibile pubblicamente, fatta salva la legislazione dell’Unione e la legislazione nazionale degli Stati membri in materia di protezione dei dati. 2.   La Commissione pubblica eventuali richieste di cui al paragrafo 1. 3.   La Commissione analizza il fascicolo di cui al paragrafo 1. La Commissione autorizza il prodotto o la sostanza alla luce delle condizioni specifiche indicate nel fascicolo solo qualora la sua analisi concluda nel complesso che: a) tale autorizzazione specifica è giustificata nella regione ultraperiferica interessata; b) il prodotto o la sostanza descritti nel fascicolo soddisfano i principi di cui al capo II, i criteri di cui all’articolo 24, paragrafo 3, e le condizioni fissate all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848; e c) l’uso del prodotto o della sostanza è conforme alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare, per le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, al regolamento (CE) n. 396/2005. Il prodotto o la sostanza autorizzati sono inseriti nell’allegato VI del presente regolamento. 4.   Alla scadenza del periodo di due anni di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, l’autorizzazione è rinnovata automaticamente per un ulteriore periodo di due anni, a condizione che non emergano nuovi elementi e nessuno Stato membro o autorità di controllo od organismo di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 sollevi obiezioni, argomentando che la conclusione della Commissione di cui al paragrafo 3 debba essere rivalutata.» ; 2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 3) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; 4) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; 5) l’allegato V è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento; 6) l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:973:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo