Art. 13
Sostenibilità ambientale — Inquinamento
In vigore dal 23 mag 2025
Sostenibilità ambientale — Inquinamento
Le autorità competenti che decidano di valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità menzionato all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1735 per mezzo di criteri relativi all'inquinamento includono criteri di preselezione o di aggiudicazione, o una combinazione dei due, volti a valutare il contributo del progetto alla riduzione dell'inquinamento (diverso dall'inquinamento causato dai gas a effetto serra) in fase di installazione, funzionamento e disattivazione. Le metodologie, le soglie e i meccanismi di conformità pertinenti sono definiti in conformità e sulla base del diritto dell'Unione, ove disponibile, e tenendo conto, se del caso, dei criteri di cui all'appendice C del regolamento delegato (UE) 2023/2486.
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