Art. 13

Sostenibilità ambientale — Inquinamento

In vigore dal 23 mag 2025
Sostenibilità ambientale — Inquinamento Le autorità competenti che decidano di valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità menzionato all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1735 per mezzo di criteri relativi all'inquinamento includono criteri di preselezione o di aggiudicazione, o una combinazione dei due, volti a valutare il contributo del progetto alla riduzione dell'inquinamento (diverso dall'inquinamento causato dai gas a effetto serra) in fase di installazione, funzionamento e disattivazione. Le metodologie, le soglie e i meccanismi di conformità pertinenti sono definiti in conformità e sulla base del diritto dell'Unione, ove disponibile, e tenendo conto, se del caso, dei criteri di cui all'appendice C del regolamento delegato (UE) 2023/2486.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:1176:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sostenibilità ambientale — Inquinamento (Art. 13 Regolamento (UE) 2025/1176) — Testo vigente | Portale Normativo