Art. 1
In vigore dal 21 mag 2025
All’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/370, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le domande di modifica relative ai trasferimenti di cui all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 88, paragrafo 7, e all’articolo 103 del regolamento (UE) 2021/2115 sono presentate alla Commissione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 agosto 2025.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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