Art. 1

In vigore dal 20 mag 2025
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù) di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere, anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con il codice NC 4412 39 00 e originario del Brasile. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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