Art. 2

Norme sull’uso delle sostanze elencate nell’allegato

In vigore dal 19 mag 2025
Norme sull’uso delle sostanze elencate nell’allegato 1.   Le sostanze essenziali per il trattamento della specie equina possono essere utilizzate per le indicazioni specificate nell’allegato del presente regolamento laddove nessun medicinale veterinario autorizzato per animali della specie equina destinati alla produzione di alimenti o nessun medicinale di cui all’articolo 113 del regolamento (UE) 2019/6 produrrebbe risultati ugualmente soddisfacenti quando si tratta di curare l’animale o evitargli inutili sofferenze. 2.   Le sostanze che comportano un beneficio clinico supplementare rispetto ad altri tipi di trattamento possono essere utilizzate per le indicazioni specificate nell’allegato del presente regolamento e tenendo conto delle alternative elencate in tale allegato laddove forniscano un rilevante vantaggio clinico basato su una maggiore efficacia o sicurezza o su un contributo rilevante al trattamento rispetto ai medicinali veterinari autorizzati per animali della specie equina destinati alla produzione di alimenti o ai medicinali di cui all’articolo 113 del regolamento (UE) 2019/6. 3.   Una sostanza elencata nell’allegato del presente regolamento, nel caso in cui sia inserita nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, tabella 1 o 2, o qualora il suo uso in animali della specie equina destinati alla produzione di alimenti sia vietato a norma della legislazione dell’Unione, non è più utilizzata ai fini del presente regolamento.
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