Art. 1

In vigore dal 13 mag 2025
Nel regolamento (UE) n. 269/2014, l’articolo 3 è così modificato: 1) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «m) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno partecipato a o hanno consentito trasferimenti di proprietà, controllo o beneficio economico di interessi commerciali di imprenditori di spicco oggetto di misure restrittive dell’Unione a norma del criterio di cui alla lettera g) del presente paragrafo e inseriti in elenco all'allegato I del presente regolamento, ad eccezione dei trasferimenti espressamente permessi a norma delle deroghe e delle esenzioni di cui al presente regolamento o al regolamento (UE) n. 833/2014,» ; 2) è inserito il paragrafo seguente: «1 ter.   Gli imprenditori di spicco che operano in Russia inseriti in elenco all'allegato I a norma del paragrafo 1, lettera g), che asseriscono di aver trasferito la proprietà, il controllo o il vantaggio economico dei loro interessi commerciali il 24 febbraio 2022 o in data successiva continuano ad essere considerati imprenditori di spicco e restano nell'elenco di cui all’allegato I, salvo se informazioni sufficienti, recenti e attendibili dimostrano che non soddisfano più il criterio di cui al paragrafo 1, lettera g).».
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