Art. 9

Fasi della valutazione

In vigore dal 7 mag 2025
Fasi della valutazione 1.   Il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente valuta ciascun fascicolo transfrontaliero presentato a norma degli e individua l’eventuale ostacolo transfrontaliero. 2.   Entro due mesi dalla data di presentazione del fascicolo transfrontaliero, il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente può chiedere all’iniziatore di presentare chiarimenti sul fascicolo transfrontaliero o ulteriori informazioni specifiche. Se, a seguito delle fasi della valutazione di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo, il fascicolo transfrontaliero non contiene tutti gli elementi richiesti dall’, paragrafo 1, il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente può chiudere il fascicolo, indicandone i motivi, e il punto di coordinamento transfrontaliero ne informa l’iniziatore. 3.   Se, dopo aver valutato un fascicolo transfrontaliero, il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente giunge alla conclusione che non esiste un ostacolo transfrontaliero, il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente può chiudere il fascicolo, indicandone i motivi, e il punto di coordinamento transfrontaliero ne informa l’iniziatore. 4.   Se, dopo aver valutato un fascicolo transfrontaliero, il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente giunge alla conclusione che il presunto ostacolo transfrontaliero rientra nelle competenze di un altro Stato membro, contatta il punto di coordinamento transfrontaliero di tale altro Stato membro o, in mancanza di quest’ultimo, l’autorità pertinente di tale Stato membro. Il punto di coordinamento transfrontaliero trasferisce tutte le informazioni pertinenti a tale punto di coordinamento transfrontaliero o autorità competente, previo accordo, e ne informa immediatamente l’iniziatore. 5.   Se, dopo aver valutato un fascicolo transfrontaliero, il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente giunge alla conclusione che esiste un ostacolo transfrontaliero, può contattare un punto di coordinamento transfrontaliero o, in mancanza di quest’ultimo, l’autorità pertinente di uno o più Stati membri confinanti. 6.   Il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente dello Stato membro interessato dall’ostacolo transfrontaliero può procedere in uno dei modi seguenti: a) ove possibile, basarsi su un accordo internazionale in vigore, bilaterale o multilaterale, settoriale o plurisettoriale, che stabilisca un meccanismo per l’eliminazione di tali ostacoli transfrontalieri tra gli Stati membri parti di tale accordo; b) se del caso, avvalersi di altre procedure previste dalla legislazione dello Stato membro interessato; c) creare meccanismi ad hoc; d) applicare lo strumento di facilitazione transfrontaliera di cui al capo IV individualmente o, se necessario e concordato, congiuntamente con lo Stato membro confinante; e) scegliere di non rimuovere l’ostacolo e chiudere il fascicolo. Ai fini della lettera a), la rimozione dell’ostacolo transfrontaliero, compresi elementi quali i soggetti che vi partecipano e la procedura da seguire, in particolare per finalità di collegamento e cooperazione con lo Stato membro limitrofo, è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni di tale accordo.
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Fasi della valutazione (Art. 9 Regolamento (UE) 2025/925) — Testo vigente | Portale Normativo