Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/930

In vigore dal 7 mag 2025
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/930 Il regolamento delegato (UE) 2022/930 è così modificato: (1) l’ è sostituito dal seguente: « Ambito di applicazione Il presente regolamento delegato si applica ai «fornitori di servizi di comunicazione dati» (o «DRSP»), quali definiti all’, paragrafo 1, punto 36 bis), del regolamento (UE) n. 600/2014, che sono soggetti alla vigilanza dell’ESMA.» ; (2) è inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Recupero integrale dei costi di vigilanza Le commissioni addebitate ai DRSP coprono: a) tutti i costi diretti e indiretti relativi all’autorizzazione e alla vigilanza dei DRSP da parte dell’ESMA a norma del regolamento (UE) n. 600/2014; b) tutti i costi per il rimborso delle autorità competenti che abbiano svolto attività a norma del regolamento (UE) n. 600/2014, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all’articolo 38 sexdecies di tale regolamento.» ; (3) gli sono sostituiti dai seguenti: « Commissioni per la presentazione delle domande e per l’autorizzazione Se un DRSP chiede l’autorizzazione a fornire servizi di comunicazione dati, esso paga: a) per gli APA e gli ARM, una commissione per la presentazione della domanda di 20 000 EUR per la prima domanda e di 10 000 EUR per ogni successiva domanda di autorizzazione di servizi aggiuntivi di comunicazione dati; b) per gli APA e gli ARM, una commissione per l’autorizzazione di 80 000 EUR per la prima autorizzazione e di 40 000 EUR per ogni successiva autorizzazione di servizi aggiuntivi di comunicazione dati; c) per i CTP, una commissione per l’autorizzazione di 100 000 EUR per la prima autorizzazione e di 50 000 EUR per ogni successiva autorizzazione di servizi aggiuntivi di comunicazione dati. Articolo 3 Commissioni annuali di vigilanza per gli APA e gli ARM 1.   Agli APA e agli ARM soggetti alla vigilanza dell’ESMA è addebitata una commissione annuale di vigilanza. 2.   La commissione annuale di vigilanza complessiva e la commissione annuale di vigilanza per un dato APA o ARM sono calcolate come segue: a) la commissione annuale di vigilanza complessiva per un dato anno (n) è pari alla stima dei costi per la vigilanza delle attività degli APA e degli ARM a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 inclusa nel bilancio dell’ESMA per tale anno; b) la commissione annuale di vigilanza a carico di un APA o di un ARM per un dato anno (n) è pari alla commissione annuale di vigilanza complessiva stabilita ai sensi della lettera a) divisa tra tutti gli APA e gli ARM autorizzati nell’anno (n) in proporzione al loro fatturato applicabile calcolato a norma dell’articolo 4. 3.   In nessun caso un APA o un ARM autorizzato dall’ESMA versa una commissione annuale di vigilanza inferiore a 30 000 EUR. Nel caso in cui sia soggetto alla commissione di vigilanza minima per più di un servizio di comunicazione dati, l’APA o l’ARM versa la commissione di vigilanza minima per ciascun servizio fornito. 4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, e fatto salvo l’, la commissione per il primo anno per gli APA e gli ARM è pari all’importo della commissione per l’autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), moltiplicato per un fattore pari ai giorni intercorrenti tra l’autorizzazione e la fine dell’anno, diviso per il numero totale di giorni dell’anno in questione. La commissione annuale di vigilanza per il primo anno è quindi calcolata come segue: commissione del DRSP per il primo anno = commissione per l’autorizzazione * coefficiente; coefficiente = Se è autorizzato nel mese di dicembre, l’APA o l’ARM non paga nessuna commissione di vigilanza per il primo anno. 5.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, qualora la rivalutazione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/466 della Commissione (*1) comporti una deroga alla vigilanza dell’ESMA su un APA o un ARM, la commissione annuale di vigilanza per l’anno in cui si applica la deroga è calcolata esclusivamente per i cinque mesi dell’anno durante i quali l’ESMA continua a essere l’autorità di vigilanza dell’APA o dell’ARM in conformità dell’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/466. 6.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, qualora la rivalutazione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/466 comporti la vigilanza dell’ESMA su un APA o un ARM, la commissione annuale di vigilanza per l’anno in cui la vigilanza dell’ESMA inizia ad applicarsi è calcolata esclusivamente per i sette mesi dell’anno durante i quali l’ESMA è l’autorità di vigilanza dell’APA o dell’ARM in conformità dell’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/466. (*1)  Regolamento delegato (UE) 2022/466 della Commissione del 17 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i meccanismi di segnalazione approvati sono soggetti alla vigilanza dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/466/oj)»;" (4) è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Commissioni annuali di vigilanza per i CTP 1.   Ai CTP soggetti alla vigilanza dell’ESMA è addebitata una commissione annuale di vigilanza. 2.   La commissione annuale di vigilanza complessiva e la commissione annuale di vigilanza per ciascun CTP sono calcolate come segue: a) la commissione annuale di vigilanza complessiva per un dato anno (n) è pari alla stima dei costi per la vigilanza delle attività dei CTP a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 inclusa nel bilancio dell’ESMA per tale anno; b) la commissione annuale di vigilanza a carico di uno specifico CTP per un dato anno (n) è pari alla commissione annuale di vigilanza complessiva per tutti i CTP calcolata conformemente alla lettera a) divisa tra tutti i CTP autorizzati nell’anno (n) in proporzione al loro fatturato applicabile calcolato conformemente all’articolo 4. 3.   In deroga al paragrafo 2, se un CTP diventa operativo prima del 1o luglio di un dato anno (n), la commissione annuale di vigilanza per tale CTP per gli anni (n) e (n + 1) è calcolata come segue: a) per l’anno (n) si applicano i paragrafi 4 e 5; b) per l’anno (n + 1) la commissione annuale di vigilanza è pari a 400 000 EUR. In deroga al paragrafo 2, se un CTP diventa operativo il 1o luglio o in data successiva di un dato anno (n), la commissione annuale di vigilanza per gli anni (n), (n + 1) e (n + 2) è calcolata come segue: a) per l’anno (n) si applicano i paragrafi 4 e 5; b) per gli anni (n + 1) e (n + 2) la commissione annuale di vigilanza è pari a 400 000 EUR per ogni anno. Un CTP è considerato operativo il giorno della concessione dell’autorizzazione da parte dell’ESMA a norma dell’articolo 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014 o il giorno successivo alla scadenza del periodo transitorio di cui all’articolo 27 quinquies ter, paragrafo 4, del medesimo regolamento se l’ESMA concede tale periodo transitorio. 4.   La commissione annuale di vigilanza per l’anno (n) di cui al paragrafo 3 è pari all’importo della commissione annuale di vigilanza di 400 000 EUR moltiplicato per un fattore pari ai giorni intercorrenti tra il giorno in cui il CTP diventa operativo e la fine dell’anno (n), diviso per il numero totale di giorni dell’anno in questione. La commissione annuale di vigilanza è quindi calcolata come segue: commissione del CTP per l’anno (n) = 400 000 EUR × coefficiente; coefficiente = 5.   Fatto salvo l’, se l’ESMA ha concesso a un CTP un periodo transitorio a norma dell’articolo 27 quinquies ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, la commissione annuale di vigilanza per l’anno (n) include anche una commissione per i giorni intercorrenti tra il giorno dell’autorizzazione e il giorno in cui il CTP diventa operativo. Tale commissione è pari all’importo della commissione per l’autorizzazione di cui all’, lettera c), moltiplicato per un fattore pari ai giorni intercorrenti tra il giorno dell’autorizzazione e il giorno in cui il CTP diventa operativo, diviso per il numero totale di giorni dell’anno (n). La commissione è quindi calcolata come segue: commissione del CTP per i giorni intercorrenti tra l’autorizzazione e il giorno in cui il CTP diventa operativo = commissione per l’autorizzazione × coefficiente; coefficiente = 6.   In deroga al paragrafo 2, se la commissione annuale di vigilanza per almeno un CTP è calcolata conformemente al paragrafo 3 e la commissione annuale di vigilanza per almeno un altro CTP non è calcolata conformemente a tale paragrafo, la commissione annuale di vigilanza per l’altro CTP o per gli altri CTP è calcolata come segue: a) la commissione annuale di vigilanza complessiva per un dato anno (n) è pari alla stima dei costi per la vigilanza delle attività a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 per tutti i CTP le cui commissioni annuali di vigilanza non sono calcolate conformemente al paragrafo 3 inclusa nel bilancio dell’ESMA per tale anno; b) la commissione annuale di vigilanza per uno specifico CTP per un dato anno (n) è pari alla commissione annuale di vigilanza complessiva per tutti i CTP calcolata conformemente alla lettera a) divisa tra tutti i CTP autorizzati nell’anno (n) le cui commissioni annuali di vigilanza non sono calcolate conformemente al paragrafo 3, in proporzione al loro fatturato applicabile calcolato conformemente all’articolo 4.» ; (5) l’articolo 4 è così modificato: a) al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere e) ed f) seguenti: «e) ricavi generati dai servizi di CTP; f) ricavi generati dai servizi accessori ai servizi di CTP.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il fatturato applicabile di un DRSP per un dato anno (n) è pari alla somma degli elementi seguenti: a) i ricavi generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM, di APA o di CTP sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile dell’anno (n - 2) o, se non ancora disponibile, dell’anno precedente (n - 3) e b) i ricavi applicabili derivanti da servizi accessori, sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile dell’anno (n - 2) o, se non ancora disponibile, dell’anno precedente (n - 3), divisa per la somma dei seguenti elementi: c) il totale dei ricavi di tutti gli ARM, gli APA o i CTP autorizzati generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM, di APA o di CTP sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile nel corso dell’anno (n - 2) o, se non ancora disponibile, dell’anno precedente (n - 3) e d) il totale dei ricavi applicabili generati dai servizi accessori di tutti gli ARM, gli APA o i CTP sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile nel corso dell’anno (n - 2) o, se non ancora disponibile, dell’anno precedente (n - 3).» ; c) è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   Se i ricavi di cui al paragrafo 1 sono segnalati in una valuta diversa dall’euro, l’ESMA converte tali ricavi in euro utilizzando il tasso medio di cambio dell’euro applicabile al periodo nel quale sono stati registrati i ricavi. A tal fine l’ESMA utilizza il tasso di cambio di riferimento dell’euro pubblicato dalla Banca centrale europea.» .
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