Art. 3
Formato, procedura per le trasmissioni e informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione
In vigore dal 6 mag 2025
Formato, procedura per le trasmissioni e informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione
1. Gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui all’allegato alla Commissione e al gruppo di cooperazione attraverso un canale elettronico sicuro messo a disposizione dalla Commissione.
2. Gli Stati membri trasmettono le informazioni richieste a norma del paragrafo 1 almeno in inglese.
3. In caso di modifiche delle informazioni trasmesse, comprese modifiche dello stato di certificazione dei portafogli, gli Stati membri trasmettono le informazioni aggiornate attraverso il canale di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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