Art. 9
Sospensione e cancellazione della registrazione
In vigore dal 6 mag 2025
Sospensione e cancellazione della registrazione
1. I conservatori dei registri sospendono o cancellano la registrazione di una parte facente affidamento sul portafoglio qualora tale sospensione o cancellazione sia richiesta da un organismo di vigilanza a norma dell’articolo 46 bis, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 910/2014.
2. I conservatori dei registri possono sospendere o cancellare la registrazione di una parte facente affidamento sul portafoglio se hanno motivo di ritenere che sussista uno dei casi seguenti:
a)
la registrazione contiene informazioni inesatte, obsolete o fuorvianti;
b)
la parte facente affidamento sul portafoglio non rispetta la politica di registrazione;
c)
la parte facente affidamento sul portafoglio richiede più attributi di quelli registrati conformemente agli ;
d)
la parte facente affidamento sul portafoglio sta in altro modo agendo in violazione del diritto dell’Unione o nazionale per quanto riguarda il proprio ruolo di parte facente affidamento sul portafoglio.
3. I conservatori dei registri sospendono o cancellano la registrazione di una parte facente affidamento sul portafoglio se la richiesta di cancellazione o sospensione è presentata dalla parte stessa.
4. Nel valutare la sospensione o la cancellazione conformemente al paragrafo 2, il conservatore dei registri effettua una valutazione della proporzionalità, tenendo conto dell’impatto sui diritti fondamentali, sulla sicurezza e sulla riservatezza degli utenti nell’ecosistema, nonché della gravità della perturbazione che si prevede sarebbe causata dalla sospensione o dalla cancellazione e dei relativi costi, sia per la parte facente affidamento sul portafoglio che per l’utente. Sulla base dell’esito di tale valutazione, il conservatore dei registri può sospendere o cancellare la registrazione dandone o meno preavviso alla parte facente affidamento sul portafoglio interessata.
5. Se la registrazione di una parte facente affidamento sul portafoglio è sospesa o cancellata, il conservatore dei registri ne informa il fornitore dei pertinenti certificati di accesso della parte facente affidamento sul portafoglio, il fornitore dei pertinenti certificati di registrazione della parte facente affidamento sul portafoglio e la parte facente affidamento sul portafoglio interessata, senza indebito ritardo e non oltre 24 ore dopo la sospensione o la cancellazione. Tale comunicazione comprende informazioni sui motivi della sospensione o della cancellazione e sui mezzi di ricorso o di impugnazione disponibili.
6. Il fornitore di certificati di accesso della parte facente affidamento sul portafoglio e il fornitore di certificati di registrazione della parte facente affidamento sul portafoglio revocano, se del caso, senza indebito ritardo, rispettivamente i certificati di accesso e i certificati di registrazione della parte facente affidamento sul portafoglio la cui registrazione è stata sospesa o cancellata.
Storico versioni
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