Art. 3

Registri nazionali

In vigore dal 6 mag 2025
Registri nazionali 1.   Gli Stati membri istituiscono e mantengono almeno un registro nazionale delle parti facenti affidamento sul portafoglio contenente informazioni sulle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate stabilite in tale Stato membro. 2.   Il registro comprende almeno le informazioni indicate nell’allegato I. 3.   Gli Stati membri designano almeno un conservatore dei registri per la gestione e il funzionamento di almeno un registro nazionale delle parti facenti affidamento sul portafoglio. 4.   Gli Stati membri rendono pubbliche online le informazioni di cui all’allegato I sulle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate, sia in un formato leggibile da utenti umani che in un formato adatto al trattamento automatizzato. 5.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono disponibili attraverso un’interfaccia di programmazione di un’applicazione («API») comune unica e un sito web nazionale. Esse sono firmate o sigillate elettronicamente dal conservatore dei registri o per suo conto, conformemente ai requisiti comuni per un’API unica di cui all’allegato II, sezione 1. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché l’API di cui al paragrafo 5 sia conforme ai requisiti comuni di cui all’allegato II, sezione 2. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché i registri siano conformi alle politiche di registrazione comuni pertinenti definite all’.
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