Art. 4

Rilascio di documenti e controlli di validità

In vigore dal 6 mag 2025
Rilascio di documenti e controlli di validità 1.   Le autorità emittenti nazionali e le autorità emittenti di paesi terzi redigono i documenti elettronici pertinenti direttamente in ELAN o li trasmettono a ELAN dopo averli redatti nei rispettivi sistemi elettronici nazionali. 2.   Ogni documento messo a disposizione in ELAN reca: (a) il sigillo elettronico qualificato o avanzato basato su un certificato qualificato dell’autorità emittente competente; oppure (b) la firma elettronica qualificata o avanzata basata su un certificato qualificato di un rappresentante autorizzato dell’autorità emittente competente, in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). 3.   ELAN verifica automaticamente la validità dei documenti redatti nel sistema o a esso trasmessi.
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