Art. 4
Rilascio di documenti e controlli di validità
In vigore dal 6 mag 2025
Rilascio di documenti e controlli di validità
1. Le autorità emittenti nazionali e le autorità emittenti di paesi terzi redigono i documenti elettronici pertinenti direttamente in ELAN o li trasmettono a ELAN dopo averli redatti nei rispettivi sistemi elettronici nazionali.
2. Ogni documento messo a disposizione in ELAN reca:
(a)
il sigillo elettronico qualificato o avanzato basato su un certificato qualificato dell’autorità emittente competente; oppure
(b)
la firma elettronica qualificata o avanzata basata su un certificato qualificato di un rappresentante autorizzato dell’autorità emittente competente, in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
3. ELAN verifica automaticamente la validità dei documenti redatti nel sistema o a esso trasmessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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