Art. 4
Documenti da mettere a disposizione in ELAN
In vigore dal 6 mag 2025
Documenti da mettere a disposizione in ELAN
ELAN consente il rilascio, la trasmissione, la conservazione e l’estrazione dei documenti seguenti:
(a)
titoli di importazione e di esportazione disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2016/1237 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;
(b)
certificati di autenticità, certificati IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement), certificati di ammissibilità, titoli di esportazione e certificati di esportazione disciplinati dai regolamenti delegati (UE) 2020/760 (15) e (UE) 2020/1987 (16) della Commissione e dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988, ad eccezione del certificato di esportazione di cui all’allegato XIV.2, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e del certificato di ispezione di cui all’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988;
(c)
certificati di origine richiesti per contingenti tariffari specifici dagli allegati da II a XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e dall’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988;
(d)
documenti rilasciati da paesi terzi di cui all’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988;
(e)
certificati di autenticità per il riso Basmati di cui all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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