Art. 1
In vigore dal 28 apr 2025
1. Il considerando 553 del regolamento (UE) 2025/500 è sostituito dal seguente:
«(553)
Inoltre, il tasso di sovvenzione residuo dovrebbe tenere conto della possibilità, per un nuovo produttore esportatore soggetto all’aliquota in questione, di avvalersi anche di un sostegno erogato dal governo della RPC ma attribuibile al governo del Marocco nel contesto della cooperazione tra i governi del Marocco e della RPC. In tali circostanze, è opportuno fissare il dazio residuo al livello della sovvenzione complessiva disponibile in Marocco per un eventuale futuro produttore esportatore di tale tipo. La Commissione osserva che un eventuale nuovo produttore esportatore di tale tipo avrebbe diritto di chiedere un riesame accelerato a norma dell’articolo 20 del regolamento di base per la fissazione di un’aliquota individuale per il dazio compensativo ad esso applicabile tale da rispecchiare la sua situazione specifica.»
2. La tabella che figura nel considerando 554 è sostituita dalla seguente:
«Società
Tasso di sovvenzione complessivo
DMA
31,45 %
Hands 8
5,60 %
Residuo
31,45 %»
3. La tabella che figura nel considerando 705 è sostituita dalla seguente:
«Società
Dazio compensativo definitivo
DMA
31,4 %
Hands 8
5,6 %
Tutte le altre importazioni originarie del Marocco
31,4 %»
4. L’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/500 è sostituito dal seguente:
4.«2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio compensativo definitivo
Codice addizionale TARIC
Dika Morocco Africa SA.
31,4 %
C897
Hands 8 SA.
5,6 %
C873
Tutte le altre importazioni originarie del Marocco
31,4 %
C999»
5. L’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/500 è sostituito dal seguente:
«3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, in cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: “Il sottoscritto certifica che il (volume) di ruote di alluminio vendute per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Marocco. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte”. Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile più elevato.»
Storico versioni
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