Art. 1

In vigore dal 25 apr 2025
Il regolamento (UE) 2016/44 è così modificato: 1) all’ sono aggiunte le lettere seguenti: «j) “servizi di intermediazione”: i) la negoziazione o l’organizzazione di operazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie, o di servizi finanziari e tecnici, da un paese terzo a qualsiasi altro paese terzo; o ii) la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo; k) “finanziamenti o assistenza finanziaria”: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all’importazione o all’esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l’assicurazione del credito all’esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria; l) “autorità competenti”: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell’allegato IV.» ; 2) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna, elencato nell’allegato I, sia esso originario dell’Unione o no, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia; b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti a materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna, elencato nell’allegato I, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia; c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna, elencato nell’allegato I, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detto materiale ovvero la prestazione della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia; d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c). 2.   È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Libia materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna elencato nell’allegato I, sia esso originario della Libia o no. 3.   Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia, per esclusivo uso personale, da personale dell’ONU, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media, da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato. 4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che è destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo. 5.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che è destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo.» ; 3) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (*1) (“elenco comune delle attrezzature militari”) e le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni definite nel regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia. 2.   È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni definite nel regolamento (UE) n. 258/2012 ovvero pertinenti alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di detti prodotti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni definite nel regolamento (UE) n. 258/2012, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti prodotti o per la prestazione dei relativi assistenza tecnica o servizi di intermediazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia; c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per un uso in Libia; d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c). 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano: a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale, o alla prestazione dei relativi assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo; b) all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia, per esclusivo uso personale, da personale dell’ONU, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media, da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato; c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale o alla prestazione dei relativi assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, destinati esclusivamente all’assistenza al governo libico a fini di sicurezza o disarmo. 4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, previa approvazione del comitato delle sanzioni, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 ovvero la prestazione dei relativi assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2. 5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, previa approvazione del comitato delle sanzioni, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 ovvero la prestazione dei relativi assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, destinati esclusivamente all’assistenza al governo libico a fini di sicurezza o disarmo. 6.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armi, armi leggere e materiale connesso temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo di personale delle Nazioni Unite, rappresentanti dei media, operatori umanitari e dello sviluppo e personale associato, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia informato preventivamente il comitato delle sanzioni e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica. 7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione alle forze di sicurezza libiche di assistenza tecnica degli Stati membri, di cui al paragrafo 2, destinata esclusivamente a promuovere il processo di riunificazione delle istituzioni militari e di sicurezza libiche e l’ingresso temporaneo in Libia dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 destinati esclusivamente all’uso da parte dei prestatori di tale assistenza tecnica non libici, all’erogazione di tale assistenza o al loro uso protettivo, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia informato preventivamente il comitato delle sanzioni. 8.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli aeromobili militari o alle unità navali militari introdotti temporaneamente nel territorio della Libia da uno Stato membro al solo scopo di consegnare prodotti o agevolare attività altrimenti esentate o non contemplate dai paragrafi 1 e 2, compresa l’assistenza umanitaria, né ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 destinati a scopi difensivi che durante la presenza temporanea in Libia rimangono sempre a bordo dell’unità navale o dell’aeromobile ovvero addosso al personale non libico sbarcato temporaneamente da tale unità navale o aeromobile. (*1)  Ultima versione pubblicata in GU C, C/2024/1945, 1.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1945/oj." (*2)  Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj)»;." 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 bis È vietato importare, acquistare o trasferire dalla Libia, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari e le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni definite nel regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, siano essi originari del territorio libico o no.» ; 5) all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nell’allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011), al punto 19, 22 o 23 dell’UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell’UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell’UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell’UNSCR 2362 (2017), al punto 11 dell’UNSCR 2441 (2018) o al punto 18 dell’UNSCR 2769 (2025).» ; 6) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 11 bis 1.   Previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni e a condizione che il comitato per le sanzioni abbia approvato l’utilizzo delle riserve di liquidità congelate di cui al paragrafo 14 dell’UNSCR 2769(2025) e in conformità con tale paragrafo, che comprende la consultazione con il governo della Libia, le autorità competenti di tale Stato membro autorizzano l’uso delle riserve di liquidità congelate appartenenti all’entità elencata al punto 1 dell’allegato VI, esclusivamente per investimenti in: a) depositi a termine a basso rischio presso un ente finanziario idoneo, scelto dall’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI e situato nello Stato membro in cui i fondi sono congelati, nel caso delle riserve di liquidità congelate di cui alla “raccomandazione 7.1” di cui all’UNSCR 2769(2025); o b) titoli a reddito fisso, nel caso delle riserve di liquidità congelate di cui alla “raccomandazione 7.2” di cui all’UNSCR 2769(2025). Conformemente all’approvazione del comitato delle sanzioni. 2.   I depositi a termine a basso rischio e i titoli a reddito fisso di cui al paragrafo 1, lettera a) e gli interessi maturati su di essi restano congelati. I titoli a reddito fisso di cui al paragrafo 1, lettera b), e i redditi maturati restano congelati. Il reinvestimento è soggetto alla procedura di cui al paragrafo 1. 3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:813:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2025/813 — Testo vigente | Portale Normativo