Art. 18

Evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti

In vigore dal 23 apr 2025
Evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti 1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano informazioni quantitative e qualitative su qualsiasi evento con effetti negativi rilevanti all’interno di enti o di altri soggetti di un gruppo che potrebbe avere serie ripercussioni sugli enti conformemente all’articolo 117, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE. 2.   Nel caso di un tale evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi enti stabiliti in uno Stato membro che sono importanti ai sensi dell’, paragrafo 2, o delle sue succursali significative, le autorità competenti valutano le conseguenze di tale evento sul gruppo e sui suoi soggetti e determinano: a) la natura e la gravità dell’evento; b) l’effetto o il potenziale effetto dell’evento sui fondi propri disponibili e sul livello di liquidità del gruppo o dei suoi soggetti e se il gruppo e i suoi soggetti continuano a rispettare il regolamento (UE) n. 575/2013 o la direttiva 2013/36/UE in condizioni macroeconomiche, microeconomiche e geopolitiche sfavorevoli; c) la capacità di operare in caso di gravi interruzioni dell’operatività; d) il rischio di contagio transfrontaliero e il potenziale impatto sistemico. 3.   Immediatamente dopo essere stata informata dell’evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio da un membro del collegio delle autorità di vigilanza, o dopo averlo individuato, l’autorità di vigilanza su base consolidata informa i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo o sulle succursali significative che sono o possono essere interessati da tale evento e l’ABE. Gli osservatori, in particolare l’autorità di risoluzione a livello di gruppo, sono informati se le informazioni sono rilevanti per l’adempimento dei loro compiti. 4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo o sulle succursali significative che sono o possono essere interessati dall’evento con effetti negativi rilevanti monitorano la situazione e aggiornano le informazioni di cui al paragrafo 1, se del caso, non appena sono disponibili nuove informazioni rilevanti. 5.   Sulla base dei risultati della valutazione dell’evento con effetti negativi rilevanti di cui al paragrafo 2 e dell’evoluzione prevista di tale evento, l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza possono organizzare l’elaborazione di una risposta prudenziale coordinata.
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