Art. 6
Versamento delle commissioni annuali di vigilanza
In vigore dal 16 apr 2025
Versamento delle commissioni annuali di vigilanza
1. La commissione annuale di vigilanza di cui all’ è dovuta all’inizio di ogni anno civile ed è versata integralmente all’ESMA nei primi tre mesi dell’anno. Al più tardi 30 giorni prima della data di versamento finale, l’ESMA trasmette a ciascun verificatore esterno una fattura in cui è specificata la commissione di vigilanza dovuta.
2. L’ESMA non rimborsa in alcun caso le commissioni annuali di vigilanza versate.
Storico versioni
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