Art. 2
Divieti
In vigore dal 15 apr 2025
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’ da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare, è vietato trasferire o trasbordare le catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci dopo tale data.
Conformemente all’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) quando uno Stato membro ha esaurito il proprio contingente, tale Stato membro provvede affinché gli sbarchi di marlin azzurri che risultano morti al momento di essere tirati sottobordo non siano venduti o messi in commercio.
Storico versioni
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