Art. 1
In vigore dal 14 apr 2025
1. A norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, le autorità doganali adottano le opportune disposizioni per registrare le importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno attualmente classificate con i codici NC ex 0301 91 90 , ex 0302 11 80 , ex 0303 14 90 , ex 0304 42 90 , ex 0304 82 90 , ex 0305 43 00 ed ex 1604 19 10 (codici TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10, 0305 43 00 11 e 1604 19 10 11), originarie della Repubblica di Turchia e prodotte dalle società elencate nell’allegato.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le aliquote dei dazi compensativi che possono essere riscossi sulle importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno attualmente classificate con i codici NC ex 0301 91 90 , ex 0302 11 80 , ex 0303 14 90 , ex 0304 42 90 , ex 0304 82 90 , ex 0305 43 00 ed ex 1604 19 10 (codici TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10, 0305 43 00 11 e 1604 19 10 11), originarie della Repubblica di Turchia e prodotte dalle società elencate nell’allegato tra la riapertura dell’inchiesta e la data di entrata in vigore dei risultati dell’inchiesta di riapertura non superano quelle istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390.
4. Le autorità doganali nazionali attendono la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che reintroduce i dazi prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio di dazi compensativi per quanto concerne le importazioni riguardanti le società elencate nell’allegato.
Storico versioni
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